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Sez. 1, Sentenza n. 1682 del 29/05/1972 (Rv. 358558 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1972-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358558-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - FITTIZIA - NOZIONE.*

L'interposizione fittizia di persona costituisce una parziale dissimulazione di una delle parti contraenti, nel senso che i diritti nascenti dal contratto sono effettivamente acquistati dall'interposto e non gia dal contraente simulato (interponente), ed ha come necessario presupposto la partecipazione all'accordo simulatorio non soltanto dell'interponente e dell'interposto, ma anche del terzo contraente, la cui volonta negoziale deve, in ogni caso, essere diretta non solo a considerare la funzione meramente figurativa del contraente apparente, ma anche ad assumere diritti ed obblighi nei confronti dell'interponente. (V 3544'71, mass n 355208).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)