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Sez. 5, Ordinanza interlocutoria n. 22619 del 09/08/2024 (Rv. 672271-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Notificazione del ricorso per cassazione - Morte del domiciliatario - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672271-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel processo tributario, la notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario in appello, iscritto ad albo professionale e deceduto in pendenza del termine di impugnazione, non è inesistente, ma nulla ex art. 160 c.p.c. e, quindi, sanabile per raggiungimento dello scopo, anche se l'attività dello studio non è proseguita tramite altro professionista, poiché l'atto non è privo dei requisiti minimi previsti dalla legge per la sussistenza della fattispecie, che consistono solo nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, e nella fase di consegna in senso lato, ma non anche nell'astratto collegamento del luogo della notificazione con il destinatario. (Nella specie, la S.C. ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso, eseguita presso il domiciliatario deceduto, poiché, pur essendo nulla, e non inesistente, non poteva dirsi sanata, in quanto il contribuente si era costituito tardivamente, al fine di eccepirne l'invalidità).

Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)