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Sez. 5, Ordinanza n. 4074 del 05/11/2002 Ud. (dep. 04/12/2002) Rv. 223191 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Sentenza di condanna per delitto alla sola multa - Ripristino dell'appellabilità in virtù della legge n.128 del 2001 - Ricorso per cassazione presentato prima dell'entrata in vigore della legge n.128 del 2001 - Conversione in appello - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223191-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

In seguito alla modifica dell'art.593, comma 3, cod. proc. pen. ad opera dell'art.13 della legge 26 marzo 2001, n.128 - che ha ripristinato l'appellabilità delle sentenze di condanna per tutti i delitti -, nell'ipotesi in cui sia stato presentato ricorso per cassazione, prima dell'entrata in vigore della legge n.128 del 2001, contro una sentenza di condanna per delitto per il quale è stata applicata la sola pena della multa, il ricorso per cassazione si converte in appello, ai sensi dell'art.580 cod. proc. pen., su richiesta della parte che lo ha presentato, in applicazione della legge 19 aprile 2002, n.72, con l'avvertenza ulteriore che detta richiesta deve ritenersi implicita nel caso in cui l'impugnazione sia stata originariamente proposta come appello. (conf. ord. n.6810 del 2002, non massimata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Legge 19/04/2002 num. 72, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)