Sez. 2, Sentenza n. 20189 del 09/04/2003 Ud. (dep. 05/05/2003) Rv. 225724 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Legge 19 aprile 2002, n. 72 - Reintroduzione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda - Atto d'appello già convertito in ricorso per cassazione ai sensi della legge 26 marzo 2001 in epoca antecedente alla data del 4 maggio 2001 - Riconversione del ricorso in atto d'appello - Richiesta - Necessità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI
È superflua, per il principio di equipollenza degli atti, la richiesta di conversione di cui alla legge 19 aprile 2002, n. 72 del ricorso avverso sentenza di condanna alla pena dell'ammenda originariamente presentato entro il 4 maggio 2001 come atto d'appello e convertito poi in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 13 legge 26 marzo 2001, in quanto nessun effetto ulteriore potrebbe prodursi con tale richiesta rispetto agli effetti dell'impugnazione e alla manifestazione di volontà dell'atto già depositato volto ad ottenere la modifica nel merito della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 580, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 580, Legge 19/04/2002 num. 72, Legge 26/03/2001 num. 128 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)