Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 16/05/2007 (Rv. 596831 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Interessi anatocistici - Domanda proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
In tema di domande nuove in appello, gli interessi anatocistici - considerati i limiti entro i quali la legge ne ammette la corresponsione (articolo 1283 cod. civ.) - non si possono automaticamente includere tra gli effetti accessori della condanna al pagamento, analoghi a quelli di cui all'articolo 345 cod. proc. civ., sicché la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)