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Sez. 3, Sentenza n. 11261 del 16/05/2007 (Rv. 596831 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Interessi anatocistici - Domanda proposta per la prima volta in appello - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596831-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE

In tema di domande nuove in appello, gli interessi anatocistici - considerati i limiti entro i quali la legge ne ammette la corresponsione (articolo 1283 cod. civ.) - non si possono automaticamente includere tra gli effetti accessori della condanna al pagamento, analoghi a quelli di cui all'articolo 345 cod. proc. civ., sicché la relativa domanda non può essere proposta per la prima volta in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)