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Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 19/05/2004 (Rv. 572951 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO | Richiesta degli interessi anatocistici - Formulazione per la prima volta in sede di appello o di rinvio - Inammissibilità - Natura degli interessi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572951-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO

La domanda rivolta all'attribuzione degli interessi cosiddetti anatocistici di cui all'art. 1283 cod. civ. è nuova rispetto a quella in precedenza proposta per il riconoscimento degli interessi principali scaduti, e, pertanto, non può essere formulata per la prima volta in sede di appello o di rinvio. Ai fini dell'applicabilità del principio predetto non rileva la natura degli interessi, corrispettivi o moratori, atteso che la disposizione di cui all'art. 1283 cod. civ. si riferisce agli interessi di qualsiasi natura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)