Sez. U, Sentenza n. 1618 del 21/02/1997 (Rv. 502606 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Concessione amministrativa - Inadempimento di obblighi gravanti sulla pubblica amministrazione concedente - Azione di risarcimento danni - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie relativa a concessione demaniale marittima per la costruzione di porto turistico.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
La domanda del titolare di una concessione amministrativa, diretta a conseguire la condanna della pubblica amministrazione concedente al risarcimento dei danni sofferti per l'inadempimento da parte della medesima, di determinati obblighi di comportamento derivanti dalla convenzione, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971. (Fattispecie relativa a concessione di area demaniale marittima e di uno specchio d'acqua per la realizzazione di un approdo turistico; il concessionario lamentava che l'Amministrazione non avesse messo a disposizione un'area demaniale, non compresa nella concessione, ai fini del previsto scavo di un canale d'accesso, e non si fosse adoperata per la chiusura di uno sbocco fognario, causa di inquinamento di detto specchio d'acqua).
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5 com. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)