Sez. U, Sentenza n. 9969 del 24/11/1994 (Rv. 488799 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Laboratorio di analisi chimico-cliniche in regime di convenzione - Domanda della società titolare volta ad accertare il diritto di eseguire analisi c.d. R.I.A. ed a far condannare l'amministrazione al risarcimento dei danni per il diniego opposto - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
La domanda di società titolare di un laboratorio di analisi chimico-cliniche volta ad accertare il diritto di eseguire nei laboratori dalla stessa gestiti, in regime di convenzione, analisi con metodiche che utilizzino radioisotopi (c.d. analisi R.I.A.), nonché ad ottenere la condanna dell'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni per il diniego opposto a tale riconoscimento, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034; infatti, nel sistema dell'assistenza sanitaria di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833, le convenzioni tra le unità sanitarie locali ed i laboratori di analisi, da stipulare a norma dell'art. 44, hanno natura di contratti di diritto pubblico che danno vita a rapporti qualificabili come concessioni amministrative, atteso che l'attività sanitaria pubblica è, per definizione della stessa legge n. 833 del 1978, un servizio nazionale la cui attuazione compete alla Stato, alle Regioni ed agli altri enti territoriali ed il cui esercizio, da parte di soggetti diversi dai suddetti enti pubblici, non può che essere espletato in regime di concessione.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)