Sez. L, Sentenza n. 10101 del 12/10/1998 (Rv. 519646 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Accertamento di fatto - Configurabilità - Criteri - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua ampiezza e del suo contenuto costituiscono un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice del merito, da compiersi sulla base sia della formulazione letterale della domanda stessa sia, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio. Il sindacato su tale operazione interpretativa, in quanto non riferibile ad un vizio in procedendo, è consentito alla corte di cassazione nei limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)