Sez. 3, Sentenza n. 12981 del 20/12/1995 (Rv. 495148 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Pluralità di inadempiere - Contestazione di tutti gli addebiti - Necessità.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE
Il locatore di un fondo agricolo, che intende agire per la risoluzione del contratto nei confronti dell'affittuario coltivatore diretto, resosi responsabile di una pluralità di inadempienze di cui alcune ritenute dal concedente sanabili e altre non sanabili, ha l'onere di contestare nei modi e nei termini di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, all'affittuario tutti gli addebiti, per porlo in grado di sanare quelli che a suo giudizio riterrà suscettibili di sanatoria e per consentire successivamente al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)