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Sez. 3, Sentenza n. 10597 del 28/11/1996 (Rv. 500868 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE | Pluralità di inadempienze ritenute dal concedente alcune sanabili ed altre non sanabili - Contestazione di tutti gli addebiti - Necessità - Funzione.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500868-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - CONTESTAZIONE

Il locatore di un fondo agricolo, che intende agire per la risoluzione del contratto nei confronti dell'affittuario coltivatore diretto, resosi responsabile di una pluralità di inadempienze di cui alcune ritenute dal concedente sanabili e altre non sanabili, ha l'onere di contestare, nei modi e nei termini di cui all'art. 5 della legge 3 maggio 1982 n. 203, allo affittuario tutti gli addebiti, per porlo in grado di sanare quelli che a suo giudizio riterrà suscettibili di sanatoria e per consentire successivamente al giudice di valutare la gravità dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)