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Sez. 3, Sentenza n. 10597 del 28/11/1996 (Rv. 500869 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA | Violazioni irreversibili e costituenti reato in danno del concedente - Effetto preclusivo - Esecuzione di costruzioni abusive sul fondo - Sanatoria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500869-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - SANATORIA

In tema di risoluzione di contratto agrario, la facoltà dell'affittuario prevista dall'art. 5, comma 3, legge 3 maggio 1982, n. 203, di sanare l'inadempienza con effetti preclusivi della risoluzione stessa, viene meno soltanto in presenza di violazioni irreversibili o costituenti reati in danno del concedente. In quest'ultima ipotesi non possono ritenersi comprese le costruzioni abusive eseguite sul fondo che, almeno in via diretta, incidono sul rapporto con la P.A. e solo in via mediata sul rapporto privatistico fra concedente ed affittuario.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)