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Sez. L - , Sentenza n. 29142 del 06/10/2022 (Rv. 665769 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE | Disciplina transitoria ex art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 - Comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo la data di entrata in vigore - Unico procedimento sanzionatorio - Disciplina della legge sopravvenuta - Applicabilità.
Stato
decisa il 2022-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665769-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - SANZIONI DISCIPLINARI - IN GENERE

In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, ai sensi dell'art. 22, comma 13, del d.lgs. n. 75 del 2017 (cd. legge "Madia"), secondo cui le disposizioni di nuova introduzione si applicano agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto, nel caso in cui l'addebito riguardi comportamenti tenuti in parte prima e in parte dopo quella data, deve farsi riferimento alla disciplina della legge sopravvenuta qualora gli stessi siano perseguiti in un unico procedimento sanzionatorio .

Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 22 com. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)