Sez. 6, Sentenza n. 20183 del 26/01/2005 Ud. (dep. 30/05/2005) Rv. 232241 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Sentenza pronunciata a seguito di cosiddetto "patteggiamento in appello" - Difformità rispetto al contenuto dell'accordo risultante dal verbale di udienza - Correzione della sentenza in base a tale contenuto - Legittimità.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (Cod. proc. pen. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Nella procedura disciplinata dall'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen. (cosiddetto "patteggiamento in appello"), attesa la decisiva rilevanza del verbale di udienza in cui viene consacrata la concorde volontà delle parti circa il parziale accoglimento di taluni motivi d'appello, con rinuncia agli altri, deve ritenersi che, in caso di contrasto fra il detto verbale ed il dispositivo della sentenza, quest'ultimo vada rettificato, con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen., per renderlo conforme al primo, salvo che vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi da quanto le parti avevano tra loro concordato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)