Sez. 6, Sentenza n. 220 del 22/01/1999 Cc. (dep. 01/06/1999) Rv. 214687 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Patteggiamento - Sentenza - Difformità tra le indicazioni del verbale di udienza in ordine alla volontà delle parti e il dispositivo letto in udienza - Prevalenza del verbale - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
In tema di correzione di errore materiale, se, di norma, la sentenza non può essere rettificata ex art. 130 cod. proc. pen. quando la correzione richiesta ha per oggetto non già un errore o una omissione materiale ma un errore concettuale, sia pure dipendente da una mera svista, che attiene alla formazione della decisione giudiziale e alla quantificazione della pena, tuttavia, nella procedura disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen., riveste decisiva rilevanza il verbale di udienza in cui vengono consacrate le concordi volontà delle parti in punto di quantificazione della pena, non suscettibili di essere in alcun modo alterate dal giudice, di talché in tale ipotesi è a detto verbale che deve farsi riferimento, anche nel caso in cui esso contrasti con il dispositivo, qualora non vi siano elementi per ritenere che il giudice abbia inteso, sia pure abnormemente, distaccarsi dalla determinazione della pena indicata dalle parti. (Fattispecie in cui dal verbale di udienza risultava che le parti avevano concordato per l'applicazione di una determinata pena, da sostituire in pena pecuniaria, mentre in sentenza era stato operato un erroneo ragguaglio della pena ex art. 135 cod. pen.)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)