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Sez. L, Sentenza n. 239 del 10/01/2007 (Rv. 594522 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione presso l'azienda o l'ufficio del destinatario - Nozione di addetto a tali sedi - Presupposto - Rapporto di lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Relazione idonea a far presumere la trasmissione dell'atto al destinatario - Sufficienza - Consegnatario qualificatosi dipendente o addetto allo studio - Prova contraria - Dimostrazione di rapporto alle esclusive dipendenze di un terzo - Sufficienza - Esclusione - Insussistenza di altri tipi di incarichi a favore del destinatario - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594522-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO

In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Conseguentemente tali presunzioni non possono essere superate dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario. (Nella specie la S.C ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto la validità della notifica ricevuta dalla dipendente di uno dei tre avvocati che avevano lo studio presso i locali in cui l'atto era stato notificato, essendo emerso dalle prove espletate che i diversi dipendenti facenti capo ai tre studi legali ricevevano indifferentemente la corrispondenza, provvedendo allo smistamento al legale di competenza).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)