Sez. 5, Sentenza n. 16164 del 28/10/2003 (Rv. 567734 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda ex art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. - Nozione - "Coadiuvante" - Equivalenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
La qualifica di "coadiuvante" attribuita nella relata di notifica alla persona consegnataria dell'atto va ritenuta espressione equivalente a quella di "addetta alla casa", con la quale l'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. fa riferimento a peculiari rapporti sostanziali, anche di natura provvisoria o precaria, fra consegnatario e destinatario dell'atto, che facciano presumere, indipendentemente dall'espressione letterale utilizzata nella relata, che il secondo venga successivamente edotto dal primo dell'avvenuta notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)