Sez. L, Sentenza n. 9875 del 05/10/1998 (Rv. 519438 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione presso l'azienda o l'ufficio del destinatario - Nozione di addetto a tali sedi - Presupposto - Rapporto di lavoro subordinato - Necessità - Esclusione - Relazione idonea a far presumere la trasmissione dell'atto al destinatario - Sufficienza - Consegnatario qualificatosi dipendente o addetto allo studio - Prova contraria - Dimostrazione di rapporto alle esclusive dipendenze di un terzo - Sufficienza - Esclusione - Insussistenza di altri tipi di incarichi a favore del destinatario - Necessità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In caso di notificazione effettuata a norma dell'art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., con consegna dell'atto a persona qualificatasi (secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario e dal medesimo riportate nella relata di notificazione) quale dipendente del destinatario o addetta all'azienda, all'ufficio o allo studio del medesimo, l'intrinseca veridicità di tali dichiarazioni e la validità della notificazione non possono essere contestate sulla base del solo difetto di un rapporto di lavoro subordinato tra i predetti soggetti, essendo sufficiente che esista una relazione tra consegnatario e destinatario idonea a far presumere che il primo porti a conoscenza del secondo l'atto ricevuto, come lascia ritenere l'impiego da parte della disposizione citata della generica qualifica di "addetto"; in particolare, non può quindi ritenersi sufficiente a vincere la presunzione che il consegnatario sia incaricato della ricezione degli atti diretti al destinatario della notifica la prova da parte di quest'ultimo dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato del consegnatario alle dipendenze esclusive di altro soggetto (sia pure nella sede in questione), se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)