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Sez. L, Sentenza n. 17076 del 03/08/2007 (Rv. 600130 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Limiti legali agli incrementi retributivi per effetto della scala mobile (art. 2 d.l. n. 12/1977) - Azione di ripetizione, da parte del datore di lavoro, delle somme illegittimamente corrisposte - Ammissibilità - Principi della irripetibilità della retribuzione resa in rapporto nullo e dell'irripetibilità delle prestazioni eseguite in attuazione di doveri morali e sociali - Effetto preclusivo - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600130-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

L'azione proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore di ripetizione delle quote della retribuzione corrisposte in violazione del divieto di riconoscere, per effetto della scala mobile incrementi retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 (art. 2 del d.l. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 97 del 1977), non è preclusa nè dalla regola relativa al diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro prestato in esecuzione di contratti di lavoro nulli, poichè l'art. 2126 cod. civ. non è applicabile nel caso di nullità non del contratto di lavoro ma dello specifico trattamento retributivo, nè dalla regola della irripetibilità delle prestazioni eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali (art. 2034, primo comma, cod. civ.), inapplicabile in caso di prestazione effettuata "contra legem". (Fattispecie in tema di richiesta del datore di restituzione di quanto versato al lavoratore a titolo di contingenza sulla quattordicesima mensilità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2034

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)