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Sez. L, Sentenza n. 2701 del 09/03/2000 (Rv. 534718 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Settori diversi da quello industriale - Blocco della scala mobile ex art. 2 D.L. n. 12 del 1977 - Portata - Mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima - Inclusione - Ripetizione delle somme indebitamente versate in più fino alla legge n. 38 del 1986 - Diritto del datore di lavoro - Applicabilità dell'art. 2126 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534718-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

Il divieto (previsto dall'art. 2 del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 91 del 1977) di corrispondere trattamenti retributivi, per effetto della scala mobile, più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 attiene sia alla misura, che ai criteri di calcolo, ed alla periodicità di erogazione degli stessi, avendo il legislatore perseguito il fine di eliminare ogni sistema di calcolo della indennità di contingenza diverso da quello previsto per il settore industriale. Pertanto, nei settori diversi da quest'ultimo, il cosiddetto blocco della scala mobile opera anche in relazione alle mensilità aggiuntive ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità, configurandosi il diritto del datore di lavoro alla restituzione delle somme corrisposte in violazione della norma fino all'entrata in vigore della legge 28 febbraio 1986 n. 38, in relazione alla sentenza n. 124 del 1991 della Corte Costituzionale, e non potendosi invocare per la conservazione degli effetti dell'assetto negoziale la norma dell'art. 2126 cod. civ., applicabile quando il fatto stesso della costituzione e dell'esistenza del rapporto realizza un contrasto con norme imperative, ma non per le ipotesi di difformità tra la disciplina pattizia del rapporto e quella stabilita dalla legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 38, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)