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Sez. L, Sentenza n. 12495 del 10/11/1999 (Rv. 531016 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA | Limiti legali agli incrementi retributivi per effetto della scala mobile (art. 2 D.L. n. 12/1977) - Azione di ripetizione, da parte del datore di lavoro, delle somme illegittimamente corrisposte - Ammissibilità - Principio dell'irripetibilità delle prestazioni eseguite in attuazione di doveri morali e sociali - Effetto preclusivo - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531016-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI CONTINGENZA

L'azione proposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore, di ripetizione delle quote della retribuzione corrisposte in violazione del divieto di riconoscere, per effetto della scala mobile, incrementi retributivi più favorevoli di quelli previsti dagli accordi interconfederali del 1957 e del 1975 (art. 2 del D.L. n. 12 del 1977, convertito nella legge n. 97 del 1977), non è preclusa né dalla regola relativa al diritto del lavoratore alla retribuzione per il lavoro prestato in esecuzione di contratti di lavoro nulli, poiché l'art. 2126 cod. civ. non è applicabile nel caso di nullità non del contratto di lavoro ma dello specifico trattamento retributivo (con conseguente non incidenza della nozione di retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost.), né dalla regola della irripetibilità delle prestazioni eseguite spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali (art. 2034, primo comma, cod. civ.), inapplicabile in caso di prestazione effettuata "contra legem". (Fattispecie relativa al pagamento della quattordicesima mensilità maggiorata dell'indennità di contingenza).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2034 com. 1, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)