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Sez. 2, Sentenza n. 5463 del 16/02/1972 Ud. (dep. 10/08/1972) Rv. 121770 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITA DELLA MEDESIMA - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA SITUAZIONE PROCESSUALE - MAGGIORE RILEVANZA DI ELEMENTI CONCRETI PROCESSUALI OSTATIVI ALLA ATTENDIBILITA - MAGGIORE ESIGENZA LOGICA DELLA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/121770-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - MOTIVAZIONE SULLA ATTENDIBILITA DELLA MEDESIMA - RIFERIMENTO ALLA CONCRETA SITUAZIONE PROCESSUALE - MAGGIORE RILEVANZA DI ELEMENTI CONCRETI PROCESSUALI OSTATIVI ALLA ATTENDIBILITA - MAGGIORE ESIGENZA LOGICA DELLA MOTIVAZIONE.*

L'Obbligo della motivazione sulla ritenuta attendibilita della chiamata di correo deve riflettersi in un contenuto logico che va considerato non soltanto, in ogni caso, in rapporto ai criteri generali sugli elementi necessari di valutazione, ma anche in rapporto alla concreta varieta dei casi in cui la chiamata in correita e stata formulata, ricevendo una sua spiccata impronta in stretta relazione alla estrema varieta soggettiva ed oggettiva delle singole vicende processuali. In particolare, il carattere intrinsecamente sospetto di tale mezzo di prova rivela una incidenza che tanto piu si sposta da una astratta prevenzione verso la obiettiva esistenza di elementi ostativi alla sua efficienza probatoria, quanto piu, in concreto, la chiamata di correo si sposta da aspetti di attendibilita verso aspetti di inattendibilita per obiettiva inconciliabilita di dichiarazioni diverse, modificate, contrastanti, ritrattate. Correlativamente, percio, l'esigenza logica della motivazione si sposta, nel suddetto arco di sviluppo degli elementi concretamente incidenti sulle ragioni di sospetto, da aspetti di minima sufficienza ad aspetti di doverosa e rigorosa indagine approfondita: fino al punto che, prima ed al fine di formulare il giudizio sulla attendibilita della chiamata di correo, puo diventare addirittura e sostanzialmente indispensabile esporre le ragioni di una vera e propria scelta, in virtu della quale risulti logicamente giustificato ritenere veritiera soltanto la chiamata di correo, epurandola dall'alveo di molteplici dichiarazioni contraddittorie, con superamento degli elementi che, obiettivamente, infirmano tutte le dichiarazioni medesime per l'intrinseco mendacio rivelato dal contrasto tra le stesse.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 368, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)