Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 09/05/1988 Cc. (dep. 16/07/1988) Rv. 178854 - 01
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CAUSA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - CARATTERI.*
PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - CAUSA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - CARATTERI.*
La chiamata di correo è intrinsecamente attendibile e quindi ben può essere posta a fondamento del provvedimento restrittivo della libertà personale quando sia soggettivamente credibile in considerazione della personalità del dichiarante, disinteressata, specifica e coerente. (V mass n 121770; (V mass n 174748; (V mass n 174869).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 252, Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 348 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)