diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6403 del 15/07/1996 (Rv. 498569 - 01)

ARBITRATO - COMPETENZA - CONNESSIONE DI CAUSE | Eccezione di incompetenza - Formulazione nel procedimento arbitrale in memoria di replica - Tardività - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498569-01

ARBITRATO - COMPETENZA - CONNESSIONE DI CAUSE

Nel procedimento arbitrale è tempestiva l'eccezione di incompetenza per connessione con una causa pendente dinanzi al giudice ordinario che sia stata formulata in una memoria di replica dopo lo spirare del termine concesso dagli arbitri per le difese, atteso che tale termine non è dichiarato perentorio dalla legge e che il secondo comma dell'art. 40 cod. proc. civ. è inapplicabile al procedimento arbitrale, nel quale era privilegiata (prima dell'introduzione dell'art. 819 bis cod. proc. civ. da parte dell'art. 11 della legge 5 gennaio 1994 n. 25) la "vis actractiva" del giudizio connesso, pendente dinanzi al giudice, ed in cui vige il principio della libertà delle forme procedimentali (art. 816 cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 bis, Legge 05/01/1994 num. 25 art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 817 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)