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Sez. 3, Sentenza n. 3587 del 27/06/1979 (Rv. 399997 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - ATTO FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - PRECLUSIONE - FALSO CIVILE - QUERELA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399997-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - SCRITTURE DI TERZI - ATTO FIRMATO DAL RAPPRESENTANTE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - DISCONOSCIMENTO DA PARTE DEL RAPPRESENTATO - PRECLUSIONE - FALSO CIVILE - QUERELA - NECESSITA.*

Qualora un atto venga in rilievo nella sua funzione documentale e non negoziale, la posizione di chi abbia sottoscritto l'atto in qualita di legittimo rappresentante della parte in causa, e quella di terzo, e pertanto, non essendo applicabile la procedura per il disconoscimento della scrittura privata di cui agli artt 214 segg cod proc civ, la contestazione dell'autenticita della sottoscrizione di tale scrittura puo essere sollevata solo nei modi e nelle forme di cui agli artt 221 e segg cod proc civ, risolvendosi in un'eccezione di falso. (Conf 3174/75, mass n 377276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)