Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 17/03/1998 (Rv. 513712 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanze - Potere di revoca o di notifica del giudice - Concorrente potere di impugnazione delle parti - Avvenuta esecuzione dell'ordinanza - Incidenza sul potere di impugnazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare o modificare le ordinanze emesse concorre con quello delle parti di impugnarle con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), che permane, a differenza del primo, pur se l'ordinanza, di contenuto positivo, ha avuto esecuzione (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)