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Sez. 3, Sentenza n. 2848 del 17/03/1998 (Rv. 513712 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Ordinanze - Potere di revoca o di notifica del giudice - Concorrente potere di impugnazione delle parti - Avvenuta esecuzione dell'ordinanza - Incidenza sul potere di impugnazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513712-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Il potere del giudice dell'esecuzione di revocare o modificare le ordinanze emesse concorre con quello delle parti di impugnarle con opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), che permane, a differenza del primo, pur se l'ordinanza, di contenuto positivo, ha avuto esecuzione (art. 487, primo comma, cod. proc. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)