diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3623 del 16/04/1994 (Rv. 486233 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di mensa | Servizio mensa e prestazione sostitutiva - Natura retributiva - Esclusione - Disciplina ex art. 6 D.L. n. 333 del 1992 - Accordi anche aziendali prevedenti limiti e valori convenzionali del servizio e della prestazione predetti - Validità - Stipulazione anteriore allo stesso D.L. - Estensione.
Stato
decisa il 1994-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486233-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di mensa

Il terzo comma dell'art. 6 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ha confermato che il valore del servizio mensa, comunque gestito ed erogato, e l'importo della prestazione pecuniaria sostitutiva di esso percepita da chi non usufruisce del servizio istituito dall'azienda, non fanno parte, ad alcun effetto, della retribuzione attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro; mentre, il successivo quarto comma ha accertato, con valore retroattivo, la validità degli accordi e dei contratti collettivi, anche aziendali, che prevedano limiti e valori convenzionali del servizio di mensa e dell'importo della prestazione sostitutiva, a qualsiasi effetto, ancorché stipulati prima dell'entrata in vigore dello stesso D.L. n. 333 del 1992..

Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)