Sez. 1, Sentenza n. 1757 del 18/03/1982 (Rv. 419605 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL RELATIVO GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITÀ ANCHE IN CASSAZIONE - PRODUZIONE DELL'ATTO DI MORTE - AMMISSIBILITÀ.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL RELATIVO GIUDIZIO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - RILEVABILITÀ ANCHE IN CASSAZIONE - PRODUZIONE DELL'ATTO DI MORTE - AMMISSIBILITÀ.*
La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di divorzio, determina la cessazione della materia del contendere, travolgendo ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato e tale situazione può essere rilevata anche in Sede di legittimità, ove è consentita, a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione di documenti comprovanti il suddetto decesso. (Conf 661/80, mass n 404077).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)