Sez. 1, Sentenza n. 5664 del 19/06/1996 (Rv. 498186 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI | Sentenza di primo grado - Pendenza del termine per l'appello - Morte di un coniuge - Interruzione di detto termine - Esclusione - Cessazione della materia del contendere - Eventuale contestazione sulla causa di scioglimento del matrimonio - Deducibilità con atto d'impugnazione nei confronti degli eredi del coniuge defunto - Esclusione - Proposizione di apposita domanda in nuovo giudizio di primo grado - Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONI
Quando oggetto della controversia sia lo scioglimento del matrimonio per divorzio, la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta dopo la notificazione della sentenza di primo grado e durante la decorrenza del termine di cui all'art. 325 cod. proc. civ., non dà luogo al fenomeno processuale della interruzione di tale termine, ma, determinando lo scioglimento del matrimonio per altra causa, preclude il passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio (ancorché emessa, nell'ipotesi, su domanda congiunta dei coniugi), fa cessare la materia del contendere e rende inammissibile il gravame eventualmente proposto. Pertanto, qualora venga in contestazione che il matrimonio non si sia sciolto per divorzio, ma per la morte di uno dei coniugi intervenuta prima del passaggio in giudicato della decisione giudiziale, dovrà essere proposta apposita domanda, in primo grado, per l'accertamento della situazione controversa, non potendo la stessa essere formulata in un atto d'impugnazione proposto nei confronti degli eredi del coniuge defunto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)