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Sez. L, Sentenza n. 25952 del 29/11/2005 (Rv. 585296 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM | Trasferimento di ramo d'azienda - Successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti - Conseguenze - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Litisconsorzio necessario tra cedente e acquirente - Configurabilità - Esclusione - Sentenza pronunciata contro il cedente - Impugnazione del successore a titolo particolare - Ammissibilità. .
Stato
decisa il 2005-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585296-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM

Il trasferimento di un ramo d'azienda da una società all'altra configura una successione a titolo particolare nei rapporti preesistenti che, sul piano processuale, determina una prosecuzione del processo in corso tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ.; non sussiste invece una ipotesi di litisconsorzio necessario tra cedente ed acquirente, in quanto il vincolo di solidarietà per i crediti del lavoratore, che l'art. 2112 cod. civ. pone a carico del cedente, non dà luogo a litisconsorzio necessario. Tuttavia, poiché la sentenza pronunciata contro il cedente spiega sempre i suoi effetti contro il successore a titolo particolare, l'art. 111, comma quarto, cod. proc. civ., espressamente dispone che la sentenza può essere impugnata anche dal successore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)