Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 11/07/1966 (Rv. 323582 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - CONDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONVENZIONALE O DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - ESTREMI - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO NEL PROCESSO IN CUI SI FANNO VALERE LE PROVE O I DOCUMENTI FALSI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - PROVE FALSE - CONDIZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONVENZIONALE O DELLA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA FALSITA - ESTREMI - PROPOSIZIONE DI QUERELA DI FALSO NEL PROCESSO IN CUI SI FANNO VALERE LE PROVE O I DOCUMENTI FALSI - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La falsita delle prove, sulle quali sia fondata la decisione, costituisce motivo di revocazione solo quando sia stata riconosciuta convenzionalmente o dichiarata giudizialmente in data anteriore alla domanda di revocazione la quale e ammessa in due ipotesi- a- quando si e giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza, b- quando, pur essendo stata la falsita riconosciuta o dichiarata prima della sentenza, la parte soccombente non ne abbia avuto conoscenza. La scoperta della falsita avviene nel momento in cui si ha notizia del riconoscimento della controparte -ossia della dichiarazione di chi si e avvalso del documento e l, ha fatto valere in giudizio-, ovvero della sentenza passata in giudicato, civile o penale, che accerti la falsita della prova. In Mancanza del riconoscimento convenzionale o della dichiarazione giudiziale, la parte non puo proporre istanza di revocazione, anche se sia a conoscenza della falsita delle prove poste a base della decisione. La parte che sia consapevole della falsita non e tenuta, sotto pena di decadenza dal diritto di proporre in seguito l'impugnazione per revocazione, a proporre querela di falso nel processo in cui si fanno valere le prove o i documenti falsi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)