Sez. 3, Sentenza n. 807 del 02/04/1963 (Rv. 261112 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- TERMINE - DECORRENZA - ATTO NON COMUNICATO - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELL'ATTO SUCCESSIVO.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI- TERMINE - DECORRENZA - ATTO NON COMUNICATO - DECORRENZA DALLA COMUNICAZIONE DELL'ATTO SUCCESSIVO.*
Le opposizioni agli Atti esecutivi devono proporsi nel termine perentorio di cinque giorni da quello in cui il singolo atto fu compiuto. All'uopo il compimento dell'atto non puo che coincidere con il momento in cui la sua esistenza e resa palese alle parti che intervengono al procedimento esecutivo, e quindi, se l'atto non viene notificato o comunicato, deve ritenersi compiuto con la notificazione o la comunicazione dell'atto successivo che necessariamente lo presuppone, con la conseguenza che dal giorno della legale conoscenza di questo secondo atto decorre il termine per la valida proposizione dell'opposizione. (V 2387/61, 3249/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)