Sez. 3, Sentenza n. 2665 del 21/02/2003 (Rv. 560651 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO | Vizi di notifica del precetto - Termine per l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. - Decorrenza - Conoscenza del vizio desumibile dalla opposizione ad un atto successivo - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO
Il termine previsto dall'art. 617 secondo comma cod. proc. civ. per opporsi ad un atto esecutivo (nella specie, notifica del precetto) decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto stesso sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)