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Sez. 2, Sentenza n. 4848 del 04/02/1974 Ud. (dep. 10/07/1974) Rv. 127459 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - NOZIONE - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE - IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127459-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PRINCIPIO DI SPECIALITA - NOZIONE - FATTO COMMESSO ANTERIORMENTE - IMPEDIMENTO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Il cosiddetto principio di specialita dell'estradizione funziona soltanto come ostacolo a disporre della persona fisica dell'estradato per causa diversa da quella per cui e stata concessa l'estradizione, la quale mira appunto a conseguire tale disponibilita, in relazione alle attivita processuali che la presuppongono. Essa non costituisce percio causa d'improcedibilita dell'Azione penale, nemmeno in relazione ad un fatto che sia stato commesso prima dell'estradizione, e non sia stato compreso fra quelli cui si riferisce il provvedimento che la concede, sempre che siano state osservate le norme sulla notificazione degli Atti processuali, e sempre che la presenza fisica dell'imputato non assuma un particolare interesse per l'Esercizio dell'Azione penale, come nel caso in cui tale presenza nel territorio dello stato sia condizione per la perseguibilita del reato o per l'esecuzione di attivita processuali che si concretino in provvedimenti di coercizione personale. Ne il principio puo subire deroghe solo per il fatto che la notificazione del decreto di citazione, invece che eseguirsi con il rito della notificazione riguardante gli imputati all'estero, venga eseguita a mani proprie dell'imputato nel territorio dello stato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 471

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)