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Sez. 2, Ordinanza n. 2671 del 11/07/1977 Cc. (dep. 13/10/1977) Rv. 137099 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALLA ESTRADIZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*
Stato
decisa il 1977-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/137099-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA STRANIERE IN MATERIA PENALE - ESTRADIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - PRINCIPIO DI SPECIALITA - GIUDIZIO PER FATTI DIVERSI E ANTERIORI ALLA ESTRADIZIONE - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - DIVIETO DI AVVALERSI DELLA DISPONIBILITA FISICA DELL'IMPUTATO.*

Poiche l'estradizione non riguarda l'Esercizio dell'Azione penale che, di regola, non subisce limitazioni, ma solo la disponibilita fisica del giudicabile o del condannato, il principio della specialita dell'estradizione non impedisce il giudizio per un altro reato, diverso e anteriore rispetto a quello per cui e stata concessa l'estradizione, purche tale giudizio non comporti la restrizione della liberta personale dell'imputato. Deve ritenersi invece preclusa la possibilita di avvalersi della disponibilita fisica della persona dell'imputato in relazione ad un procedimento concernente un fatto diverso commesso anteriormente all'estradizione. (Conf mass n 135911; (Conf mass n 127459; (Conf mass n 115326).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Cod. Proc. Pen. art. 661

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)