Sez. 1, Sentenza n. 1149 del 23/01/2004 (Rv. 569598 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITÀ DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA | Titolarità formale del conto - In capo a uno dei coniugi - Circostanza decisiva circa la proprietà e spettanza dei relativi fondi - Esclusione - Valutazione in concreto caso per caso - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - DISPONIBILITÀ DEL CREDITO PECUNIARIO DA PARTE DEL CORRENTISTA
La mera titolarità formale di un conto corrente bancario non può, da sola, costituire circostanza decisiva in ordine alla proprietà e spettanza dei relativi fondi, occorrendo valutare in concreto, caso per caso, se sussista disgiunzione fra intestazione nominale del conto e reale appartenenza delle somme depositate (principio affermato dalla S.C. nel confermare la decisione di merito che, a seguito di separazione personale, facendo corretta applicazione dell'art. 2729 cod. civ. aveva ritenuto che le somme accreditate sul conto corrente di cui era titolare un coniuge spettassero all'altro, i proventi della cui attività avevano costituito l'unica fonte di guadagno della famiglia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)