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Sez. 1, Sentenza n. 1087 del 01/02/2000 (Rv. 533335 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Presunzione "juris tantum" - Superamento attraverso presunzioni semplici - Ammissibilità - Fattispecie in tema di prova della appartenenza di somme di danaro in deposito a un coniuge.
Stato
decisa il 2000-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533335-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

Una presunzione legale "juris tantum" (quale quella di cui all'articolo 1298, secondo comma cod.civ.), poiché dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, può essere superata attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto provata l'esclusiva appartenenza al marito delle somme depositate su un conto corrente cointestato al medesimo e alla moglie sulla base dei seguenti fatti secondari: precedente intestazione al marito di un conto con depositi di importo superiore, brevissima durata del matrimonio, impossibilità di risparmi familiari apprezzabili)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)