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Sez. 1, Sentenza n. 8468 del 26/08/1998 (Rv. 518375 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE | Consenso prestato dalla moglie al marito per l'utilizzazione del proprio conto corrente bancario - Idoneità al fine di provare l'esistenza di una società di fatto tra i coniugi - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518375-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - ESERCIZIO DI IMPRESE - IN GENERE

Il consenso prestato dalla moglie al marito per l'utilizzazione del proprio conto corrente bancario per le operazioni di incasso e di prelevamento relative ad un esercizio commerciale, gestito da quest'ultimo, non costituisce, neppure in linea astratta, elemento idoneo per ritenere, ai fini dell'applicazione dell'IVA, l'esistenza di una società di fatto tra i due coniugi, atteso che il sostegno economico dato dalla moglie all'esercizio dell 'impresa, apparentemente condotta a titolo individuale dal marito, è di per sè atto "neutro" che, specie quando sia posto in essere da un congiunto, può qualificarsi come "conferimento" solo in presenza di precise circostanze di fatto, le quali portino a ritenere che esso sia stato determinato dall'intento di esercitare "in comune" l'attività economica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)