Sez. 2, Sentenza n. 27890 del 24/11/2008 (Rv. 605623 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE | Domanda nuova in appello per modifica della "causa petendi" - Caratteri - Modifica dei fatti costitutivi del diritto - Necessità - Sussistenza - Conseguenze - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di legittimità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE
Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si é svolto in quella sede il contraddittorio. Tale "mutatio libelli" va rilevata d'ufficio dal giudice di secondo grado e, in mancanza, in sede di legittimità, poiché il divieto di proporre domande nuove in appello costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione ed il suo mancato rispetto, integrando, altresì, violazione dei principi del doppio grado di giurisdizione e del contraddittorio é violazione di norma di ordine pubblico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che il ricorrente, invocato nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado un credito derivante dall'attività di amministratore del condominio, non può, poi, in secondo grado, invocare la gestione d'affari).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)