Sez. L, Sentenza n. 5089 del 19/08/1986 (Rv. 447729 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA - PROVA - ONERE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ANTISINDACALITÀ DELLA CONDOTTA - PROVA - ONERE DELL'ASSOCIAZIONE SINDACALE - FATTISPECIE.*
Nello speciale procedimento repressivo della condotta antisindacale del datore di lavoro, previsto dall'art. 28 stat. Lavoratori, è Onere dell'associazione sindacale, che agisce in provare l'antisindacalità di tale condotta e, quindi, ove il giudizio datore di lavoro vieti la distribuzione di comunicati di contenuto sindacale (cosiddetto volantinaggio) durante l'orario di lavoro l'essere le modalità del volantinaggio tali da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività aziendale, in osservanza del limite (ex art. 26 cost.) dell'attività di proselitismo. (V 441/84, mass n 432666; (V 1325/83, mass n 426127).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 26 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)