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Sez. 1, Sentenza n. 1626 del 28/04/1975 (Rv. 375226 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375226-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA - CONOSCENZA - CONDIZIONI.*

Agli effetti dell'Azione revocatoria fallimentare la conoscenza dello stato d'insolvenza sussiste non solo quando al convenuto sia effettivamente noto lo stato di dissesto dell'imprenditore poi fallito, ma anche quando, in base alle circostanze concrete, la esistenza di tale stato sia ragionevolmente desumibile da un soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza. (Conf 1885/73, mass n 364933).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)