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Sez. 2, Sentenza n. 9052 del 05/06/2012 (Rv. 622658 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE | Rimozione delle opere ("ius tollendi") - Termine semestrale di cui all'art. 936, ultimo comma, cod. civ. - Applicabilità - Esclusione - Accessione invertita - Condizioni - Inerzia del proprietario del fondo occupato e buona fede del costruttore - Necessità - Sussistenza - Mancanza delle condizioni per l'accessione invertita - Conseguenze - "Ius tollendi" del proprietario della porzione occupata - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622658-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE

Nell'ipotesi di sconfinamento prevista dall'art 938 cod. civ., qualora non si verifichi l'accessione invertita a favore del costruttore, il proprietario del suolo non è vincolato all'osservanza del termine indicato dall'art 936, ultimo comma, cod. civ. per l'esercizio dello "ius tollendi". Ne consegue che, dovendo l'inerzia del proprietario della porzione di fondo occupata, protratta per oltre tre mesi dall'inizio della costruzione, concorrere con la buona fede del costruttore al fine di attribuire a quest'ultimo la proprietà dell'edificio e del suolo, è sufficiente che manchi uno di tali due elementi perché l'accessione invertita non si realizzi e rimanga, perciò, integro il diritto del proprietario della superficie occupata ad ottenere la demolizione dell'opera ivi illegittimamente eseguita.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936 com. 5, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)