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Sez. 2, Sentenza n. 12230 del 19/08/2002 (Rv. 556936 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE | Persistenza dall'inizio alla fine della costruzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556936-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE

Il requisito della buona fede del costruttore, ai fini della declaratoria dell'accessione invertita ex art. 938 cod. civ. , deve sussistere solo nel momento iniziale, in cui nell'effettuare la costruzione di un edificio il costruttore operi inconsapevolmente lo sconfinamento sul fondo altrui, laddove non è richiesto che persista oltre tale momento, né tanto meno fino al completamento dell'opera.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)