Sez. 2, Sentenza n. 2776 del 12/07/1975 (Rv. 376787 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - SCONFINAMENTO NEL FONDO ATTIGUO - MANCATA VERIFICAZIONE DELL'ACCESSIONE INVERTITA - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIMOZIONE - INSUSSISTENZA - INERZIA DEL PROPRIETARIO DEL PREDETTO FONDO - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (IUS TOLLENDI) - SCONFINAMENTO NEL FONDO ATTIGUO - MANCATA VERIFICAZIONE DELL'ACCESSIONE INVERTITA - TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RIMOZIONE - INSUSSISTENZA - INERZIA DEL PROPRIETARIO DEL PREDETTO FONDO - CONSEGUENZE.*
Nell'ipotesi di sconfinamento prevista dall'art 938 cod civ, qualora non si verifichi l'accessione invertita a favore del costruttore, il proprietario del suolo non e vincolato all'osservanza del termine indicato dall'art 936 cod civ per l'Esercizio dello ius tollendi. La sua inerzia, pertanto, vale solo come elemento che concorre, con la buona fede in senso specifico, a costituire il diritto che la legge riconosce a favore del costruttore, in quanto egli non puo essere costretto ad acquistare la parte di costruzione che insiste sul suo terreno, che e indissolubilmente legata alla funzionalita della parte che rimane al costruttore. (V 763/74, mass n 368614).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)