Sez. 1, Sentenza n. 594 del 30/01/1986 (Rv. 444168 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - SENTENZA DEL PRETORE - INAPPELLABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - IN GENERE - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AVVERSO ORDINANZA IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA - SENTENZA DEL PRETORE - INAPPELLABILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La disposizione dell'art. 9, ultimo comma della legge 3 maggio 1967 n. 317 - che sancisce l'inappellabilità delle sentenze pretorili che decidono sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiuntiva di pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative (in materia di circolazione stradale e di violazione di regolamenti locali) - manifestamente non contrasta con l'art. 113 capoverso cost., atteso che, per un verso, lo specifico parametro costituzionale evocato riguarda esclusivamente la tutela contro gli Atti della pubblica amministrazione e non può essere perciò esteso alle sentenze della autorità giudiziaria e, per altro verso, l'ordinamento costituzionale, non impone il doppio grado di giurisdizione, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, purché giustificate da criteri obiettivi e ragionevoli che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo. (V 6824/82, mass n 424452; (V 3380/81, mass n 413964; (Conf mass n 7409/83; (Corte cost. N 78/84; (Corte cost. N 52/84; (Corte cost. N 62/81; (Corte cost. N 25/76).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 113, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 40, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)