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Sez. L, Sentenza n. 4878 del 13/09/1982 (Rv. 422886 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ECCEZIONE DELL'INPS CONCERNENTE IL DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422886-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE - ECCEZIONE DELL'INPS CONCERNENTE IL DIFETTO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO - PROPOSIZIONE CON L'ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*

Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della pensione d'Invalidità, l'eccezione concernente il difetto del requisito contributivo, proposta dall'i.N.P.S., costituisce argomentazione difensiva riferentesi alle condizioni dell'Azione esperita dall'assicurato, e, pertanto, è proponibile con l'atto di appello, in quanto la preclusione stabilita dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ. riguarda soltanto le eccezioni in senso proprio. (Conf 4080/80, mass n 407976).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)