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Sez. 1, Sentenza n. 12988 del 11/01/2001 Cc. (dep. 30/03/2001) Rv. 218423 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti - Procedimento con più indagati - Mancata specificazione negli atti trasmessi della riferibilità al singolo indagato - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218423-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, quantunque l'inefficacia del provvedimento cautelare non consegue all'omessa trasmissione al Tribunale degli atti che il P.M. non abbia ritenuto di trasmettere al G.I.P., la mancata indicazione, in relazione al singolo indagato in un processo con plurimi indagati, di quali atti siano stati trasmessi determina ugualmente la sanzione di inefficacia, atteso che la mancata specificazione della riferibilità al singolo dell'insieme degli atti processuali vanifica di fatto la possibilità di verificare il rispetto della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 309 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)