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Sez. 1, Sentenza n. 800 del 29/09/2000 Cc. (dep. 09/01/2001) Rv. 217615 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Sopravvenuta inefficacia dell'ordinanza cautelare per omessa trasmissione di atti - Condizioni - Conseguenze - Atti non presentati dal P.M. per la richiesta dell'ordinanza - Obbligo di trasmissione - Insussistenza - Omessa trasmissione dei decreti autorizzativi di intercettazioni non presentati "ex" art. 291 cod. proc. pen. - Conseguenze: mera inutilizzabilità delle intercettazioni - Limiti.
Stato
decisa il 2000-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217615-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone una misura coercitiva, ai sensi dell'art. 309, commi 5 e 10, cod. proc. pen., ha luogo solo nel caso di mancata trasmissione al tribunale del riesame di tutti gli atti a suo tempo presentati al g.i.p. "ex" art. 291 stesso codice. Ne consegue che, ove il P.M. non abbia presentato al g.i.p. i decreti autorizzativi delle intercettazioni, la mancata trasmissione al tribunale, nel termine prescritto, di detti decreti non comporta l'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza cautelare, ma solo l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sempre che i decreti stessi, a seguito di specifica e tempestiva richiesta del difensore, non siano stati acquisiti agli atti, prima della decisione, dal giudice del riesame, nel qual caso si consente al giudice e al difensore dell'indagato di effettuare il controllo di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)