Sez. L, Sentenza n. 3866 del 22/02/2006 (Rv. 587253 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina ex art. 24 della legge n. 223 del 1991 nella sua formulazione originaria - Natura imprenditoriale dell'attività del datore di lavoro - Presupposto di applicabilità - Successiva modifica con d.lgs. 8 aprile 2044, n. 110 - Estensione dell'applicazione ai "privati datori di lavoro non imprenditori" - Portata - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi ed ai sensi dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella sua formulazione originaria, la natura imprenditoriale dell'attività del datore di lavoro costituiva presupposto di applicabilità della disciplina medesima, non operando la normativa successivamente emanata dal d.lgs. 8 aprile 2004, n. 110, che ha modificato la legge n. 223 del 1991, estendendone l'applicazione ai "privati datori di lavoro non imprenditori" (con eccezioni relative alla natura dell'attività svolta). (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto che l'assetto normativo vigente all'epoca dei fatti non contrastasse con il diritto comunitario in quanto la sentenza della Corte di giustizia delle comunità europee del 16 ottobre 2003 aveva censurato la mancata estensione dell'ambito di applicazione soggettiva della legge citata solo in relazione agli obblighi derivanti dalla direttiva del consiglio 20 luglio 1998 n. 298/58/Ce, dopo che la legge comunitaria 2002 - legge 3 febbraio 2003, n. 14 - aveva demandato al governo l'adozione di disposizioni per l'attuazione dei suddetti obblighi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/02/2003 num. 14, Decreto Legisl. 08/04/2004 num. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)