Sez. L, Sentenza n. 17004 del 26/07/2006 (Rv. 592257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina relativa ai licenziamenti collettivi - Applicabilità a soggetti non imprenditori - Esclusione - Contrasto con Direttiva CEE - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa alla Coldiretti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di licenziamenti collettivi, ai datori di lavoro che nell'ambito della loro attività non perseguono scopo di lucro non si applica la disciplina nazionale sui licenziamenti collettivi, come previsto dall'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che limita l'applicabilità della disciplina suddetta ai soli datori di lavoro imprenditori, con la conseguenza che detta disciplina resta inapplicabile alla Coldiretti, alla quale nella specie il giudice di merito non ha riconosciuto la qualifica di imprenditore. Né si può applicare in tal caso la direttiva 98/59/ CE, riferibile anche ai datori di lavoro che non perseguono scopo di lucro, neppure dopo la sentenza della Corte di giustizia UE del 16 ottobre 2003 (causa C - 32/02), atteso che la decisione è vincolante solo riguardo alle norme sulle quali la corte comunitaria si è pronunziata e che, da un lato le disposizioni di una direttiva comunitaria, anche dopo le modifiche concernenti la loro pubblicazione e notifica allo Stato, sono prive di efficacia normativa nei rapporti tra privati (effetti cosiddetti orizzontali) qualora manchi lo strumento di attuazione dello Stato, dall'altro che, ove non sia possibile pervenire per via interpretativa al medesimo risultato prescritto dalla direttiva, resta applicabile la normativa nazionale. (Fattispecie alla quale "ratione temporis" non era applicabile il disposto del d.lgs. n. 110 dell'8 aprile 2004).
Riferimenti normativi: Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Legge 08/04/2004 num. 110, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 169, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)